(a) Descrizione. (1) Il cacao da colazione è l’alimento preparato polverizzando il materiale che rimane dopo che una parte del grasso di cacao è stata rimossa dai semi di cacao macinati. Il cacao da colazione contiene non meno del 22% in peso di grasso di cacao, determinato con il metodo prescritto al § 163.5(b).
(2) Gli ingredienti alcalini facoltativi specificati nel paragrafo (b)(1) di questa sezione possono essere utilizzati come tali nella preparazione del cacao da colazione alle condizioni e nei limiti specificati al § 163.110(b)(1).
(3) Gli agenti neutralizzanti facoltativi di cui al paragrafo (b)(2) della presente sezione possono essere utilizzati come tali nella preparazione del cacao da colazione alle condizioni e nei limiti specificati al § 163.110(b)(2).
(4) Il cacao da colazione può essere speziato, aromatizzato o condito con uno o più degli ingredienti elencati ai paragrafi (b)(3) e (b)(4) della presente sezione.
(b) Ingredienti facoltativi. I seguenti ingredienti sicuri e adatti possono essere utilizzati:
(1) Ingredienti alcalini. Bicarbonato, carbonato o idrossido di ammonio, di potassio o di sodio, o carbonato o ossido di magnesio, usati come tali o in soluzione acquosa;
(2) Agenti neutralizzanti. Acido fosforico, acido citrico e acido L-tartarico, usati come tali o in soluzione acquosa;
(3) Spezie, aromi naturali e artificiali e altri condimenti che non conferiscono, singolarmente o in combinazione, un sapore che imita il sapore del cioccolato, del latte o del burro; o
(4) Sale.
(c) Nomenclatura. La denominazione dell’alimento è “cacao da colazione” o “cacao ad alto contenuto di grassi”.
(1) Quando viene utilizzato uno degli ingredienti alcalini facoltativi specificati al paragrafo (b)(1) di questa sezione, compresi quelli utilizzati nella preparazione dei semi di cacao da cui è stato preparato il cacao da colazione, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dall’indicazione “Trattato con alcali”, o “Trattato con ___”, il cui spazio è completato dal nome comune o abituale dell’ingrediente alcalino specifico utilizzato nell’alimento.
(2) Quando viene utilizzato uno degli agenti neutralizzanti facoltativi specificati al paragrafo (b)(2) di questa sezione, compresi quelli utilizzati nella preparazione dei semi di cacao con cui è stato preparato il cacao da colazione, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dall’indicazione “Trasformato con agente neutralizzante” o “Trasformato con ___”, completando lo spazio vuoto con la denominazione comune o abituale dell’agente neutralizzante specifico utilizzato nell’alimento.
(3) Quando una o più spezie, aromi o condimenti specificati al paragrafo (b)(3) di questa sezione sono utilizzati nel cacao da colazione, l’etichetta deve recare una dicitura appropriata, per esempio, “Spezia aggiunta”, “Aromatizzato con ___”, o “Con ___ aggiunto”, completando lo spazio vuoto con il nome comune o abituale della spezia, dell’aroma o del condimento utilizzato, conformemente al § 101.22 di questo capitolo.
(4) Quando sono richieste due o più indicazioni di cui al presente paragrafo, tali indicazioni possono essere combinate in modo adeguato, ma non fuorviante.
(5) Ogni volta che la denominazione dell’alimento appare sull’etichetta in modo così evidente da essere facilmente visibile nelle condizioni abituali di acquisto, le dichiarazioni prescritte in questo paragrafo che mostrano gli ingredienti facoltativi utilizzati devono precedere o seguire la denominazione senza intervenire con materiale stampato o grafico.
(d) Dichiarazione sull’etichetta. Ciascuno degli ingredienti utilizzati nell’alimento deve essere dichiarato sull’etichetta come richiesto dalle sezioni applicabili delle parti 101 e 130 di questo capitolo.